CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
23 dicembre 2002
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 152 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 MARZO
1997 (MECC. 9701753/03) ESECUTIVA DAL 24 MARZO 1997 - PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA
CITTA' DI TORINO E IL TORINO CALCIO SPA - APPROVAZIONE.
Proposta del Sindaco
Chiamparino
e degli Assessori Peveraro e Montabone.
Con deliberazione n.152 del 17 marzo 1997 (mecc.
9701753/03) esecutiva dal 24 marzo 1997, veniva approvato dal Consiglio Comunale
un programma di riorganizzazione relativo allo Stadio delle Alpi che prevedeva
tra l’altro:
- l’impegno delle squadre a giocare nello Stadio delle Alpi tutte le
proprie partite casalinghe di campionato e di coppa nazionale o internazionale
sino al termine della stagione calcistica 1999/2000.
- La disponibilità della Città, allo scadere di tale termine, ad
affidare il vecchio Stadio comunale in concessione pluriennale alle due squadre
torinesi o, con il consenso del Torino Calcio S. P. A. alla sola Juventus
Football Club affinché esso venisse ristrutturato senza oneri per la
Città. La disponibilità della Città non escludeva di
affidare, in alternativa al vecchio Stadio comunale, lo stesso Stadio delle Alpi
in concessione pluriennale alle due squadre o ad una di esse, a condizioni da
concordarsi, qualora le parti interessate si fossero indirizzate consensualmente
verso tale soluzione.
Successivamente le Società
calcistiche proposero all’Amministrazione di poter realizzare entrambe,
nell’area compresa fra l’ex Stadio Comunale e quella dell’ex
Stadio Filadelfia, stadi di proprietà esclusiva.
Con mozione n. 33
approvata il 22 giugno 1998 avente ad oggetto: “Futuro degli Stadi
calcistici torinesi”, il Consiglio Comunale ribadendo l’esigenza
prioritaria della Città di garantire il pieno utilizzo dello Stadio delle
Alpi, anche nell’ottica della complessiva riqualificazione dell’area
della Continassa, impegnava il Sindaco e la Giunta a proporre alla
Società Juventus F. C. S. P. A. ., tra l’altro, “di
acquistare lo Stadio delle Alpi e l’Area della Continassa per svolgervi
anche l’attività agonistica della prima
squadra”.
Successivamente considerata la necessità di meglio
soddisfare l’interesse pubblico alla promozione e pratica
dell’attività calcistica, seguendo peraltro un orientamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che legittimava la tendenza nazionale ed
europea di affidare direttamente alle squadre di club i grandi impianti
calcistici, la Civica Amministrazione accoglieva l’invito della
società Juventus F. C. S. P. A. volto a verificare la possibilità
tecnico-giuridica di costituire in suo favore un diritto di superficie avente ad
oggetto lo Stadio delle Alpi, le sue pertinenze, nonché alcune aree
circostanti.
Allo stesso fine la Città proponeva al Torino Calcio S.
P. A. di ottenere in diritto di superficie l’area dello Stadio Comunale,
pur con la limitazione di poterlo utilizzare con decorrenza dal 1 luglio 2006,
poiché esso sarà interessato dalle cerimonie di apertura e
chiusura dei XX Giochi Olimpici invernali. Fino a tale data il Torino Calcio S.
P. A. sarà tenuto a giocare nell’impianto “Delle Alpi”
corrispondendo alla Città o ai suoi aventi titolo idoneo canone
d’affitto.
In proposito, con deliberazione della Giunta Comunale del 18
giugno 2002 (mecc. 200204607/66), in coerenza ed in applicazione di quanto
deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 152 del 17 marzo 1997
(mecc. 9701753/08), veniva approvata l’intesa tra la Città e le
società calcistiche torinesi Juventus F. C. S. p. a. e Torino Calcio
S.p.a. costituente linee guida per la predisposizione di appositi protocolli
d’intesa da stipularsi con ciascuna delle suddette società al fine
di definire gli accordi volti a risolvere in tal senso la problematica degli
Stadi torinesi.
A tal fine si intende assumere, analogamente a quanto
effettuato con la Società Juventus F.C. S.p.A. con provvedimento Giunta
Comunale (mecc 200204608/66) del 18 giugno 2002, un protocollo d'intesa tra la
Città di Torino e il Torino Calcio che preveda l'intendimento
dell'Amministrazione di costituire un diritto di superficie ex art. 952 e
seguenti codice civile novantanovennale a favore del Torino Calcio S.p.A.
nell'area dello Stadio Comunale che si ritiene di poter approvare.
Detto
protocollo costituisce il punto di riferimento per gli atti amministrativi e
negoziali, necessari alla sua attuazione.
Di conseguenza si rende necessario
incaricare i competenti Uffici Comunali di predisporre l'istruttoria al fine di
pervenire ad una idonea proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale.
L'impostazione seguita risponde al
principio generale secondo cui l'affidamento diretto è giustificabile
dall'unicità e particolarità dell'aspirante contraente in
relazione alla funzione e alle peculiarità della destinazione degli
immobili.
Risulta, inoltre, in linea con la pronuncia resa dal Consiglio di
Stato Sez. V n. 1257 in data 4 novembre 1994, con la quale il supremo organo di
giustizia amministrativa ha ritenuto legittima (pur trattandosi, nel caso di
specie, di rapporto concessorio) l’individuazione della società la
cui squadra locale di calcio militi nella massima divisione professionistica,
quale soggetto cui direttamente affidare lo stadio della Città,
poiché l’Amministrazione può ritenere ragionevolmente che
l’interesse pubblico sia maggiormente soddisfatto se lo stadio venga
utilizzato dalla squadra che maggiormente comporti utilità per la
popolazione locale.
Si ritiene che gli intendimenti contenuti nel Protocollo
di Intesa ivi allegato, potranno perseguire gli obiettivi più volte
espressi dalla Città di contemperare l’interesse pubblico alla
riqualificazione delle aree ove insistono gli stadi cittadini, con le
aspettative delle società calcistiche torinesi di possedere stadi propri,
evitando la costruzione di nuovi impianti.
E’ innegabile, infatti come
il permanere dell’attività sportiva di prima squadra negli stadi
cittadini sia in grado di garantire quel forte richiamo necessario a mettere in
movimento meccanismi imprenditoriali utili alla qualificazione delle aree
interessate..
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e
che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui
all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi,
espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- di approvare il Protocollo di Intesa tra la
Città di Torino ed il Torino Calcio S. P. A. (all. 1 - n. )
che forma parte integrante del presente provvedimento, costituendo il punto di
riferimento per gli atti amministrativi e negoziali, necessari per la sua
attuazione;
- di incaricare gli uffici competenti di individuare ed adottare i
provvedimenti necessari per la predisposizione e la piena operatività
degli atti conseguenti;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
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