Direzione Generale
2002 11897/066
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

23 dicembre 2002


OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 152 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 MARZO 1997 (MECC. 9701753/03) ESECUTIVA DAL 24 MARZO 1997 - PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E IL TORINO CALCIO SPA - APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Chiamparino
e degli Assessori Peveraro e Montabone.

Con deliberazione n.152 del 17 marzo 1997 (mecc. 9701753/03) esecutiva dal 24 marzo 1997, veniva approvato dal Consiglio Comunale un programma di riorganizzazione relativo allo Stadio delle Alpi che prevedeva tra l’altro:
Successivamente le Società calcistiche proposero all’Amministrazione di poter realizzare entrambe, nell’area compresa fra l’ex Stadio Comunale e quella dell’ex Stadio Filadelfia, stadi di proprietà esclusiva.
Con mozione n. 33 approvata il 22 giugno 1998 avente ad oggetto: “Futuro degli Stadi calcistici torinesi”, il Consiglio Comunale ribadendo l’esigenza prioritaria della Città di garantire il pieno utilizzo dello Stadio delle Alpi, anche nell’ottica della complessiva riqualificazione dell’area della Continassa, impegnava il Sindaco e la Giunta a proporre alla Società Juventus F. C. S. P. A. ., tra l’altro, “di acquistare lo Stadio delle Alpi e l’Area della Continassa per svolgervi anche l’attività agonistica della prima squadra”.
Successivamente considerata la necessità di meglio soddisfare l’interesse pubblico alla promozione e pratica dell’attività calcistica, seguendo peraltro un orientamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che legittimava la tendenza nazionale ed europea di affidare direttamente alle squadre di club i grandi impianti calcistici, la Civica Amministrazione accoglieva l’invito della società Juventus F. C. S. P. A. volto a verificare la possibilità tecnico-giuridica di costituire in suo favore un diritto di superficie avente ad oggetto lo Stadio delle Alpi, le sue pertinenze, nonché alcune aree circostanti.
Allo stesso fine la Città proponeva al Torino Calcio S. P. A. di ottenere in diritto di superficie l’area dello Stadio Comunale, pur con la limitazione di poterlo utilizzare con decorrenza dal 1 luglio 2006, poiché esso sarà interessato dalle cerimonie di apertura e chiusura dei XX Giochi Olimpici invernali. Fino a tale data il Torino Calcio S. P. A. sarà tenuto a giocare nell’impianto “Delle Alpi” corrispondendo alla Città o ai suoi aventi titolo idoneo canone d’affitto.
In proposito, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2002 (mecc. 200204607/66), in coerenza ed in applicazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 152 del 17 marzo 1997 (mecc. 9701753/08), veniva approvata l’intesa tra la Città e le società calcistiche torinesi Juventus F. C. S. p. a. e Torino Calcio S.p.a. costituente linee guida per la predisposizione di appositi protocolli d’intesa da stipularsi con ciascuna delle suddette società al fine di definire gli accordi volti a risolvere in tal senso la problematica degli Stadi torinesi.
A tal fine si intende assumere, analogamente a quanto effettuato con la Società Juventus F.C. S.p.A. con provvedimento Giunta Comunale (mecc 200204608/66) del 18 giugno 2002, un protocollo d'intesa tra la Città di Torino e il Torino Calcio che preveda l'intendimento dell'Amministrazione di costituire un diritto di superficie ex art. 952 e seguenti codice civile novantanovennale a favore del Torino Calcio S.p.A. nell'area dello Stadio Comunale che si ritiene di poter approvare.
Detto protocollo costituisce il punto di riferimento per gli atti amministrativi e negoziali, necessari alla sua attuazione.
Di conseguenza si rende necessario incaricare i competenti Uffici Comunali di predisporre l'istruttoria al fine di pervenire ad una idonea proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
L'impostazione seguita risponde al principio generale secondo cui l'affidamento diretto è giustificabile dall'unicità e particolarità dell'aspirante contraente in relazione alla funzione e alle peculiarità della destinazione degli immobili.
Risulta, inoltre, in linea con la pronuncia resa dal Consiglio di Stato Sez. V n. 1257 in data 4 novembre 1994, con la quale il supremo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto legittima (pur trattandosi, nel caso di specie, di rapporto concessorio) l’individuazione della società la cui squadra locale di calcio militi nella massima divisione professionistica, quale soggetto cui direttamente affidare lo stadio della Città, poiché l’Amministrazione può ritenere ragionevolmente che l’interesse pubblico sia maggiormente soddisfatto se lo stadio venga utilizzato dalla squadra che maggiormente comporti utilità per la popolazione locale.
Si ritiene che gli intendimenti contenuti nel Protocollo di Intesa ivi allegato, potranno perseguire gli obiettivi più volte espressi dalla Città di contemperare l’interesse pubblico alla riqualificazione delle aree ove insistono gli stadi cittadini, con le aspettative delle società calcistiche torinesi di possedere stadi propri, evitando la costruzione di nuovi impianti.
E’ innegabile, infatti come il permanere dell’attività sportiva di prima squadra negli stadi cittadini sia in grado di garantire quel forte richiamo necessario a mettere in movimento meccanismi imprenditoriali utili alla qualificazione delle aree interessate..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  1. di approvare il Protocollo di Intesa tra la Città di Torino ed il Torino Calcio S. P. A. (all. 1 - n. ) che forma parte integrante del presente provvedimento, costituendo il punto di riferimento per gli atti amministrativi e negoziali, necessari per la sua attuazione;
  2. di incaricare gli uffici competenti di individuare ed adottare i provvedimenti necessari per la predisposizione e la piena operatività degli atti conseguenti;
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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