DETERMINAZIONE: MERCATO COPERTO III
ABBIGLIAMENTO - AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA
NELL'AREA EX-DAZIO - PERIODO MESI SEI - IMPORTO EURO 148.740,00= IVA COMPRESA -
IMPEGNO LIMITATO A EURO 74.370,00=
Con determinazione
dirigenziale del 22 giugno 2006 (mecc. 2006 4929/016) al cui contenuto si rinvia
e che si allega in copia per comodità di riferimento (
all.
1), la Città, in qualità di locataria della struttura in
epigrafe, prendeva atto dell’avvenuta novazione soggettiva intercorsa nel
contratto di locazione in favore della società Selmabipiemme Leasing,
nuova proprietaria dell’edificio.
La fornitura in locazione della
struttura era stata approvata con deliberazione della Giunta comunale del 15
aprile 1999 (mecc. 9902838/016) esecutiva dal 6 maggio 1999, con la quale veniva
indetto appalto-concorso per la fornitura del prefabbricato atto ad ospitare
temporaneamente il mercato comunale III abbigliamento di Piazza della
Repubblica, nelle more dei lavori di riqualificazione della sede originaria del
mercato stesso.
La citata deliberazione prevedeva che il relativo contratto
di locazione sarebbe stato stipulato per un periodo che, oltre a coprire il
tempo minimo necessario per l’esecuzione dei lavori nella sede originaria
del mercato, avrebbe garantito un conveniente utilizzo della struttura sotto il
profilo del rapporto fra costi e benefici dell’investimento. In tal senso,
la durata contrattuale avrebbe dovuto coprire un periodo di almeno dieci anni,
fermo restando che l’area pubblica sulla quale insiste la struttura veniva
messa a disposizione gratuitamente dalla Città. Inoltre, si prevedeva che
dopo l’utilizzo da parte degli operatori del mercato
dell’abbigliamento, la struttura potesse essere impiegata per il
soddisfacimento di ulteriori esigenze della Divisione Commercio o per altre
attività di pubblico interesse.
Pertanto, il citato provvedimento
deliberativo auspicava una più ampia durata contrattuale in maniera da
diluire i canoni di locazione in più anni per l’utilizzo di una
struttura che, sotto il profilo estetico e funzionale, assume un valore
economicamente rilevante da ammortizzare in un periodo di tempo adeguato.
A
seguito dell’avvenuta novazione soggettiva nel rapporto contrattuale in
favore della società Selmabipiemme Leasing, con la citata determinazione
dirigenziale del 22 giugno 2006 (mecc. 2006 4929/016), si procedeva
all’affidamento della fornitura in locazione del manufatto, inclusa la
manutenzione straordinaria della stessa, in favore del nuovo proprietario,
società Selmabipiemme Leasing S.p.a., avente sede in Milano, Via
Battistotti Sassi, 11/A - C.F./P. Iva 00882980154, per il periodo dal 1°
luglio 2006 e fino al 28 febbraio 2010 ed all’impegno della relativa
spesa.
Inoltre, la citata determinazione prendeva atto delle verifiche e dei
collaudi già effettuati sulla struttura, nonché della relazione di
idoneità della medesima a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici
della società affidataria.
Rilevato che il competente Settore comunale
Edifici Municipali ha concluso i lavori di riqualificazione dell’immobile
sito in Piazza della Repubblica nel mese di febbraio e, presso il Settore
Contratti, in data 25 febbraio u.s., è stata sottoscritta la convenzione
fra la Città e la cooperativa di gestione del mercato stesso, al fine di
permettere agli operatori che vi rientreranno di definire l’allestimento
delle singole aree di vendita, si rende necessario, nelle more dei lavori di
allestimento sopra citati, finalizzati alla riapertura delle attività
commerciali nella sede originaria, procedere all’approvazione del
contratto di locazione fra la Città ed il proprietario della struttura
prefabbricata atta ad ospitare temporaneamente il mercato comunale III
abbigliamento di Piazza della Repubblica, tenuto conto che ogni obbligo
contabile relativo al precedente contratto di locazione risulta regolarmente
adempiuto da parte della Città.
In occasione dell’incontro
avvenuto con il proprietario
della
struttura
in data 4 marzo u.s., presso gli uffici del
Settore Mercati, a seguito di proposta contrattuale (nota del Settore Mercati
prot. n. 8991 del 22/02/2010) e di accettazione da parte del proprietario della
struttura (nota prot. n. 18282 del 13/04/2010), la società Selmabipiemme
Leasing si dichiarava disponibile alla stipula del contratto in
oggetto.
Occorre, infatti, considerare la particolarità della
situazione, in cui concorrono - come sopra sottolineato - da un lato, la
necessità imprescindibile di garantire la continuità di un
servizio pubblico, essendo la struttura tuttora in uso dagli operatori
commerciali, dall’altro, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, punto
b) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
la presenza di un unico avente titolo
alla prosecuzione del contratto di locazione, la società Selmabipiemme
Leasing S.p.a., in qualità di proprietario del bene.
Dunque, la
Città prendeva contatti con la società Selmabipiemme Leasing
S.p.a., avente sede in Milano, Via Battistotti Sassi, 11/A - C.F./P. Iva
00882980154, Legale Rappresentante
pro-tempore dott. Bruno Lecchi, per
procedere all'affidamento della fornitura in locazione in oggetto. La
società, in quanto proprietaria della struttura, è l’unico
soggetto con il quale il contratto di locazione della struttura può
proseguire senza soluzione di continuità, considerato che il
prefabbricato è tuttora occupato dagli operatori commerciali.
Nella
trattativa condotta con la società Selmabipiemme Leasing, è stata
prioritariamente posta attenzione alla situazione dei commercianti, per i quali
è stata salvaguardata la continuità dell'attività di
vendita al pubblico ed alla posizione dei consumatori ai quali garantire
l'idoneità del servizio.
Per quanto riguarda la progettazione, la
realizzazione del fabbricato e dell’impiantistica, la Città e la
società Selmabipiemme Leasing prendono atto delle verifiche e collaudi
già effettuati sulla struttura.
Contestualmente, la Città,
preso atto della documentazione già allegata alla citata determinazione
dirigenziale del 22 giugno 2006 (mecc. 2006 4929/016), atteso che personale
tecnico della proprietaria della struttura procedeva a nuovo sopralluogo in data
27/03/2010, nel corso del quale constatava l’idoneità della
struttura all’uso cui è stata destinata, come comprovato nella
relazione allegata al presente provvedimento (
all. 2), procede
alla consegna della struttura, per il nuovo periodo, ai rappresentanti del
mercato comunale III di abbigliamento, con l’impegno di questi ad
accollarsi la
manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture ed
i conseguenti adempimenti di legge e sollevando la Città da ogni
responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile in relazione
all’impiego della struttura.
Pertanto, occorre procedere
all’approvazione dell’assegnazione della fornitura in locazione
della struttura prefabbricata attualmente ospitante il mercato comunale III
abbigliamento di Piazza della Repubblica, sita nell'area cd. 'Ex Dazio' in Corso
Giulio Cesare/Corso Vercelli, mediante affidamento al proprietario,
società Selmabipiemme Leasing S.p.a., avente sede in Milano, Via
Battistotti Sassi, 11/A - C.F./P. Iva 00882980154, Legale Rappresentante
pro-tempore dott. Bruno Lecchi.
L’affidamento ha decorrenza
dalla data di esecutività della presente determinazione e per mesi sei.
Come meglio specificato di seguito, l’oggetto contrattuale contempla non
solo la fornitura in locazione della struttura, ma anche l’esecuzione
delle opere di
manutenzione straordinaria necessarie a garantire
l’uso del prefabbricato.
Analogamente a quanto disposto con
determinazione dirigenziale del 22 giugno 2006 (mecc. 2006 4929/016), l'attuale
affidamento avviene sulla base del Capitolato approvato con la citata
deliberazione della Giunta comunale del 15 aprile 1999 (mecc. 9902838/16) di
indizione dell'appalto-concorso (mecc. 9902838/16), allegato al presente
provvedimento (
all. 3), con particolare riguardo alle disposizioni
sotto riportate, al fine di garantire l’uso della struttura di
proprietà della società Selmabipiemme Leasing, ed in
particolare: