Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Gioventù - Decentramento - Commercio - Suolo Pubblico
2010 02034/016
Divisione Commercio
Settore Mercati


CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 133
approvata il 22 aprile 2010

DETERMINAZIONE: MERCATO COPERTO III ABBIGLIAMENTO - AFFIDAMENTO FORNITURA IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA TEMPORANEA NELL'AREA EX-DAZIO - PERIODO MESI SEI - IMPORTO EURO 148.740,00= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO A EURO 74.370,00=


Con determinazione dirigenziale del 22 giugno 2006 (mecc. 2006 4929/016) al cui contenuto si rinvia e che si allega in copia per comodità di riferimento (all. 1), la Città, in qualità di locataria della struttura in epigrafe, prendeva atto dell’avvenuta novazione soggettiva intercorsa nel contratto di locazione in favore della società Selmabipiemme Leasing, nuova proprietaria dell’edificio.
La fornitura in locazione della struttura era stata approvata con deliberazione della Giunta comunale del 15 aprile 1999 (mecc. 9902838/016) esecutiva dal 6 maggio 1999, con la quale veniva indetto appalto-concorso per la fornitura del prefabbricato atto ad ospitare temporaneamente il mercato comunale III abbigliamento di Piazza della Repubblica, nelle more dei lavori di riqualificazione della sede originaria del mercato stesso.
La citata deliberazione prevedeva che il relativo contratto di locazione sarebbe stato stipulato per un periodo che, oltre a coprire il tempo minimo necessario per l’esecuzione dei lavori nella sede originaria del mercato, avrebbe garantito un conveniente utilizzo della struttura sotto il profilo del rapporto fra costi e benefici dell’investimento. In tal senso, la durata contrattuale avrebbe dovuto coprire un periodo di almeno dieci anni, fermo restando che l’area pubblica sulla quale insiste la struttura veniva messa a disposizione gratuitamente dalla Città. Inoltre, si prevedeva che dopo l’utilizzo da parte degli operatori del mercato dell’abbigliamento, la struttura potesse essere impiegata per il soddisfacimento di ulteriori esigenze della Divisione Commercio o per altre attività di pubblico interesse.
Pertanto, il citato provvedimento deliberativo auspicava una più ampia durata contrattuale in maniera da diluire i canoni di locazione in più anni per l’utilizzo di una struttura che, sotto il profilo estetico e funzionale, assume un valore economicamente rilevante da ammortizzare in un periodo di tempo adeguato.
A seguito dell’avvenuta novazione soggettiva nel rapporto contrattuale in favore della società Selmabipiemme Leasing, con la citata determinazione dirigenziale del 22 giugno 2006 (mecc. 2006 4929/016), si procedeva all’affidamento della fornitura in locazione del manufatto, inclusa la manutenzione straordinaria della stessa, in favore del nuovo proprietario, società Selmabipiemme Leasing S.p.a., avente sede in Milano, Via Battistotti Sassi, 11/A - C.F./P. Iva 00882980154, per il periodo dal 1° luglio 2006 e fino al 28 febbraio 2010 ed all’impegno della relativa spesa.
Inoltre, la citata determinazione prendeva atto delle verifiche e dei collaudi già effettuati sulla struttura, nonché della relazione di idoneità della medesima a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici della società affidataria.
Rilevato che il competente Settore comunale Edifici Municipali ha concluso i lavori di riqualificazione dell’immobile sito in Piazza della Repubblica nel mese di febbraio e, presso il Settore Contratti, in data 25 febbraio u.s., è stata sottoscritta la convenzione fra la Città e la cooperativa di gestione del mercato stesso, al fine di permettere agli operatori che vi rientreranno di definire l’allestimento delle singole aree di vendita, si rende necessario, nelle more dei lavori di allestimento sopra citati, finalizzati alla riapertura delle attività commerciali nella sede originaria, procedere all’approvazione del contratto di locazione fra la Città ed il proprietario della struttura prefabbricata atta ad ospitare temporaneamente il mercato comunale III abbigliamento di Piazza della Repubblica, tenuto conto che ogni obbligo contabile relativo al precedente contratto di locazione risulta regolarmente adempiuto da parte della Città.
In occasione dell’incontro avvenuto con il proprietario della struttura in data 4 marzo u.s., presso gli uffici del Settore Mercati, a seguito di proposta contrattuale (nota del Settore Mercati prot. n. 8991 del 22/02/2010) e di accettazione da parte del proprietario della struttura (nota prot. n. 18282 del 13/04/2010), la società Selmabipiemme Leasing si dichiarava disponibile alla stipula del contratto in oggetto.
Occorre, infatti, considerare la particolarità della situazione, in cui concorrono - come sopra sottolineato - da un lato, la necessità imprescindibile di garantire la continuità di un servizio pubblico, essendo la struttura tuttora in uso dagli operatori commerciali, dall’altro, ai sensi dell’articolo 57, comma 2, punto b) del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
la presenza di un unico avente titolo alla prosecuzione del contratto di locazione, la società Selmabipiemme Leasing S.p.a., in qualità di proprietario del bene.
Dunque, la Città prendeva contatti con la società Selmabipiemme Leasing S.p.a., avente sede in Milano, Via Battistotti Sassi, 11/A - C.F./P. Iva 00882980154, Legale Rappresentante pro-tempore dott. Bruno Lecchi, per procedere all'affidamento della fornitura in locazione in oggetto. La società, in quanto proprietaria della struttura, è l’unico soggetto con il quale il contratto di locazione della struttura può proseguire senza soluzione di continuità, considerato che il prefabbricato è tuttora occupato dagli operatori commerciali.
Nella trattativa condotta con la società Selmabipiemme Leasing, è stata prioritariamente posta attenzione alla situazione dei commercianti, per i quali è stata salvaguardata la continuità dell'attività di vendita al pubblico ed alla posizione dei consumatori ai quali garantire l'idoneità del servizio.
Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione del fabbricato e dell’impiantistica, la Città e la società Selmabipiemme Leasing prendono atto delle verifiche e collaudi già effettuati sulla struttura.
Contestualmente, la Città, preso atto della documentazione già allegata alla citata determinazione dirigenziale del 22 giugno 2006 (mecc. 2006 4929/016), atteso che personale tecnico della proprietaria della struttura procedeva a nuovo sopralluogo in data 27/03/2010, nel corso del quale constatava l’idoneità della struttura all’uso cui è stata destinata, come comprovato nella relazione allegata al presente provvedimento (all. 2), procede alla consegna della struttura, per il nuovo periodo, ai rappresentanti del mercato comunale III di abbigliamento, con l’impegno di questi ad accollarsi la manutenzione ordinaria degli impianti e delle strutture ed i conseguenti adempimenti di legge e sollevando la Città da ogni responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile in relazione all’impiego della struttura.
Pertanto, occorre procedere all’approvazione dell’assegnazione della fornitura in locazione della struttura prefabbricata attualmente ospitante il mercato comunale III abbigliamento di Piazza della Repubblica, sita nell'area cd. 'Ex Dazio' in Corso Giulio Cesare/Corso Vercelli, mediante affidamento al proprietario, società Selmabipiemme Leasing S.p.a., avente sede in Milano, Via Battistotti Sassi, 11/A - C.F./P. Iva 00882980154, Legale Rappresentante pro-tempore dott. Bruno Lecchi.
L’affidamento ha decorrenza dalla data di esecutività della presente determinazione e per mesi sei. Come meglio specificato di seguito, l’oggetto contrattuale contempla non solo la fornitura in locazione della struttura, ma anche l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie a garantire l’uso del prefabbricato.
Analogamente a quanto disposto con determinazione dirigenziale del 22 giugno 2006 (mecc. 2006 4929/016), l'attuale affidamento avviene sulla base del Capitolato approvato con la citata deliberazione della Giunta comunale del 15 aprile 1999 (mecc. 9902838/16) di indizione dell'appalto-concorso (mecc. 9902838/16), allegato al presente provvedimento (all. 3), con particolare riguardo alle disposizioni sotto riportate, al fine di garantire l’uso della struttura di proprietà della società Selmabipiemme Leasing, ed in particolare:


Con riguardo all’articolo 13 – Pagamenti, il medesimo trova applicazione con previsione di uno slittamento iniziale nelle liquidazioni, al fine di consentire alla Città di completare le procedure contabili necessarie al finanziamento dell’intero periodo di affidamento.
Spettano al proprietario della struttura, in base al citato articolo 4 del Capitolato d’appalto, gli oneri di rimozione e di ritiro della medesima al compimento del suo periodo di vita utile.
Qualora il proprietario della struttura dovesse eseguire opere di manutenzione straordinaria in regime di subappalto, ex articolo 17 del capitolato, data l’imprevedibilità delle stesse, il medesimo provvederà a comunicare volta a volta il nominativo dell’impresa subappaltatrice per ottenere la previa autorizzazione della Città; tuttavia, la società Selmabipiemme nomina tecnico responsabile per ogni intervento l’Architetto Ruggero Ercoli che provvederà ad organizzare periodiche verifiche ed ogni intervento manutentivo di natura straordinaria che si rendesse necessario.
La spesa complessiva per il periodo decorrente dalla data di esecutività della presente determinazione per mesi sei ammonta ad Euro 148.740,00= IVA al 20% inclusa; la spesa impegnata con la presente determinazione è limitata ad Euro 74.370,00=, relativamente ai primi tre mesi, con riserva di procedere, con successivo apposito provvedimento, ad impegnare la restante spesa pari a Euro 74.370,00 per i restanti tre mesi.



Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 65 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.


DETERMINA

  1. di approvare l’affidamento della fornitura in locazione della struttura, inclusa la manutenzione straordinaria della stessa, in favore del proprietario, società Selmabipiemme Leasing S.p.a., avente sede in Milano, Via Battistotti Sassi, 11/A - C.F./P. Iva 00882980154, Legale Rappresentante pro-tempore dott. Bruno Lecchi, per il periodo decorrente dalla data di esecutività della presente determinazione e per mesi sei. La spesa ammonta ad Euro 148.740,00= IVA al 20% inclusa e viene impegnata limitatamente a Euro 74.370,00=, per mesi tre, con riserva di procedere, con successivo apposito provvedimento, ad impegnare la restante spesa pari a Euro 74.370,00= per gli altri tre mesi;
  2. di impegnare la spesa limitatamente ad Euro 74.370,00= IVA 20% compresa con imputazione al codice di intervento del Bilancio 2010 corrispondente all’intervento 1110204 del Bilancio 2009 (Cap. 94950);
  3. di prendere atto delle verifiche e collaudi già effettuati sulla struttura, nonché della relazione di idoneità della medesima a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici dell’affidatario.




Torino, 22 aprile 2010
IL DIRIGENTE
Dott. Roberto GANDIGLIO



PS/AMA (rif. tel 30838/30836)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.


IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Domenico PIZZALA